1847, 23 luglio
PIO PP. IX
IL SANTO PONTEFICE RIPRISTINA IL PATRIARCATO LATINO IN GERUSALEMME
A PERPETUA MEMORIA
Nessuna città fu più celebre per religioso culto di Gerusalemme, nessuna regione fu dai Cristiani frequentata con più illustri manifestazioni di devozione della Palestina.
Poiché, contenendo dovunque quella città illustri monumenti delle gesta di nostro Signore Gesù Cristo e nel suo stesso aspetto rispecchiando in certo modo i santissimi esempi di virtù con i quali il Divino Redentore del genere umano nobilitò in modo speciale quella città, non poté non avvenire che, fin dagli esordi della Chiesa, la città medesima fosse sempre tenuta in grande onore dai Cristiani.
Ma ciò che costituisce propriamente e principalmente la eccellenza di Gerusalemme é il ritrovarsi in essa quel glorioso sepolcro nel quale il Nostro Salvatore rimase tre giorni racchiuso dopo la Sua morte e dal quale il terzo giorno, trionfando, con mirabile prodigio, della Sua morte, risuscitò per Sua virtù e confermò la divinità della Religione da Lui istituita…
Ciò spinse in ogni epoca il popolo cristiano a venerare e curare quei luoghi e una cosi grande devozione dei Cristiani verso la Palestina e specialmente verso il sepolcro del Signore li commosse talmente che, allorquando quei luoghi caddero in potere dei barbari, dai Principi europei furono fatte per lungo tempo e rinnovate delle guerre allo scopo di recuperare i medesimi luoghi e di liberare i fedeli dalle gravissime calamità e dalla ingiusta, durissima schiavitù in cui erano ivi tenuti…
Dopo matura e diuturna deliberazione Nostra abbiamo approvato il disegno della medesima Congregazione (di Propaganda Fide), ed abbiamo deciso di condurlo senza indugio alla desiderata attuazione.
Pertanto, per autorità di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, ripristiniamo in Gerusalemme l’esercizio della giurisdizione del Patriarca Latino e dichiariamo che, d’ora in poi, il medesimo è tenuto all’obbligo della residenza, come un tempo…
Comandiamo inoltre che dalla medesima Congregazione sia mandata, confermandola con Nostra autorità, una accurata istruzione, la quale contenga la norma che il Guardiano di Terra Santa e gli altri Padri dell’Ordine Serafico colà residenti e tutti gli altri Ecclesiastici soggetti al Patriarca Latino di Gerusalemme debbano seguire ed osservare.
Queste sono le cose che, per l’onore della Religione, per l’incremento della Fede Cattolica in quelle regioni, e per la maggiore utilità della Chiesa presso quei popoli, abbiamo deciso di stabilire e che speriamo voglia Iddio favorire con la Sua benevolenza e con la Sua benedizione…
Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore sotto l’anello del Pescatore, il giorno 23 del mese di luglio 1847, anno secondo del Nostro Pontificato.
Per il Signor Cardinale Lambruschini
A. Picchioni, Sostituto
847, 10 dicembre
PIO PP. IX
DESTINAZIONE ALLA TERRA SANTA DELLE OFFERTE DEI CAVALIERI DEL S. SEPOLCRO
ISTRUZIONE DELLA SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE
Il Santissimo Signor Nostro Pio per Divina Provvidenza Papa IX, quando decretò che l’esercizio dell’autorità patriarcale fosse ripristinato in Gerusalemme, si propose l’onore della religione, l’incremento della fede cattolica in quelle regioni, e infine una maggiore utilità della Chiesa presso quelle genti.
E invero, affinché, come da desiderio, ciò si avverasse, ordinò, per mezzo delle stesse Lettere Apostoliche in forma di Breve “Nulla celebrior”, datate sotto il giorno 23 luglio di questo anno, alla Sacra Congregazione che fosse redatta un’accurata istruzione, la quale apportasse una norma adattata a questo nuovo ordine di cose.
Avendo pertanto la Sacra Congregazione deliberato più volte e ponderatamente circa tale questione, e, tutto ben considerato, avendo preso una decisione, ed essendosi aggiunta anche l’approvazione della stessa Santità Sua, si propongono, perché siano osservati, i capitoli che seguono:…
VIII.
Rimanendo parimenti in vigore quelle disposizioni circa i Cavalieri del Santo Sepolcro che furono altre volte sancite, e che diligentissimamente si dovranno osservare, vien decretato che la collazione di tali gradi spetti esclusivamente al patriarca.
Questi invero usi di quella potestà soltanto in favore di coloro che si siano distinti per integrità di vita, siano stati assai benemeriti della religione, e mostrino gli altri requisiti atti ad ottenere tale onore.
Tuttavia i sussidi che dai cavalieri vengono pagati siano versati nella cassa delle elemosine, secondo l’uso, a favore dei debiti della Terra Santa…
Dato dalla Sede della Sacra Congregazione, il giorno 10 dicembre dell’anno 1847.
Giacomo Filippo Card. Franzoni, Prefetto
Alessandro Barnabò, Pro Segretario
1868, 24 gennaio
PIO PP. IX
IL SOMMO PONTEFICE ACCRESCE L’ORDINE DI NUOVI GRADI
A PERPETUA MEMORIA
Come ad utilità della Nostra Santissima Religione dai Pontefici Massimi Nostri predecessori furono sapientemente stabilite e compiute molte cose, così anche mediante la istituzione e il conferimento di onorificenze e di premii alle virtù furono infiammati gli uomini a bene meritare con ogni studio ogni giorno vieppiù della Cristiana Repubblica.
Noi, scorgendo i chiari esempi da Loro dati, ritenemmo proprio del Nostro Apostolico ministero il dedicare le nostre cure a ciò, specie in questi tempi di tristezze, ma anche fecondi di grandi virtù, le quali mostrano dovunque il loro splendore.
Noi perciò, che nei primi anni del Nostro Pontificato con apostolica autorità costituimmo l’Ordine Equestre Piano, ora abbiamo del tutto l’animo ad accrescere ed ornare di nuovo decoro l’Ordine Equestre del S. Sepolcro, dal quale crediamo infatti sia per venirne non poco frutto di utilità alla Cattolica Religione nella sacra terra della Palestina.
Poiché questo Ordine, che si raccomanda per l’antichità della origine sua e che in seguito fu per cura ed autorità dei Predecessori Nostri conservato a motivo del suo stesso istituto, mira specialmente a ciò che nei luoghi di Terra Santa venga eccitato lo zelo degli uomini nella difesa e propaganda della Religione Cattolica, e i meriti da loro (in tal modo acquistati) siano ricompensati con un dovuto premio onorifico.
Infatti, per sicura testimonianza di documenti, a Noi é noto come sino dal secolo decimoquinto dell’Evo Cristiano, il Custode ossia (come viene chiamato) il Guardiano della famiglia religiosa dei Minori Osservanti di San Francesco, residente in Gerusalemme, già per concessione Apostolica ascrivesse all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro uomini meritevolissimi della Religione e come gia fino da quel tempo fossero in vigore per i detti Cavalieri leggi e statuti di carattere generale, che Benedetto XIV di fel. mem. con la bolla dell’anno 1746 “In supremo militantis Ecclesiae” rinnovò con aggiunta di nuove leggi e prescrizioni.
Noi stessi poi, avendo di mira la dignità del detto Ordine Equestre, con Lettere del 10 dicembre del 1847, rilasciate dalla Nostra Congregazione di Propaganda Fide e sancite con la Nostra autorità, stabilimmo opportunamente quelle cose che riguardavano il regime della Sede Patriarcale Gerosolimitana di rito Latino; e nello stesso anno ristabilimmo anche l’esercizio della giurisdizione del Patriarca Latino di Gerusalemme.
Allo stesso modo con le medesime Lettere trasferimmo al Patriarca privative anche il diritto di creare Cavalieri del S. Sepolcro, cosicché in seguito egli come legittimo Rettore e Amministratore dell’Ordine Equestre potesse per delegazione e in nome della Santa Sede conferire la dignità Equestre.
Avendo Noi con la Nostra autorità stabilito tutto questo circa la amministrazione e il regime dell’Ordine, comprendemmo in seguito come vi fossero altre cose che per il maggiore splendore di esso sembrava opportuno il costituire.
Infatti or non è molto tempo il V. F. Giuseppe Valerga, Patriarca Latino della Chiesa di Gerusalemme, ci fece conoscere che essendo istituito nell’Ordine del S. Sepolcro, sino dalle origini, soltanto un grado unico di Cavalieri, e avvenendo di conseguenza che non vi possa essere alcuna differenza di onore nel rimunerare i benemeriti, mentre la diversità dei meriti spesso richiederebbe dignità di maggiore importanza, accada anche perciò che o debbasi riservare a pochi il detto onore, o, per essere questo dato a molti, venga a diminuirsi il valore della onorificenza stessa in confronto di uomini di maggiori meriti o di ceto superiore.
A motivo di ciò lo stesso Ven. Fratello nell’intento di rimediare a questo inconveniente ci richiese di dividere in tre classi l’Ordine Equestre del S. Sepolcro.
Noi pertanto volendo annuire alla richiesta di detto Ven. Fratello, e desiderando ampliare contemporaneamente l’Ordine predetto, rimettemmo la cosa a tre Ven. Fr. Cardinali di S. Rom. Chiesa, perché la studiassero bene e ce ne dessero in proposito il loro parere.
Avendo ora vista la sentenza dei sullodati Cardinali, che hanno ritenuto giusto il consentire alle domande rivolteci dal V. F. il Patriarca di Gerusalemme; Noi, dopo avere considerata ogni cosa a tempo opportuno, in forza delle presenti Lettere, con la Nostra Apostolica autorità, stabiliamo e decretiamo che da ora in poi l’Ordine Equestre del S. Sepolcro consti solo di tre gradi distinti di Cavalieri, cioé di: Cavalieri di prima Classe ovverosia Gran Croci; Cavalieri di seconda Classe ossia Commendatori; e Cavalieri di terza Classe; i quali tutti in diversa maniera a seconda del proprio grado porteranno l’insegna che é propria dell’Ordine.
Tale insegna dell’Ordine sarà, secondo l’antico costume, la Croce, che ha il suo nome da Goffredo di Buglione (il grande capitano della celebre spedizione per il recupero di Terra Santa); la Croce cioé d’oro, coperta di smalto in colore sanguigno, con aderenti ai quattro lati quattro croci minori ugualmente d’oro e con lo smalto dello stesso colore.
Detta Croce maggiore, poi, ad esclusione cioè delle quattro minori, é in quella forma che si suole chiamare potenziata.
Motivi religiosi vogliono che non venga sovrapposta alcuna corona al vertice di questa Croce, in memoria di quel piissimo Capitano che non volle ricevere il regio diadema dove erasi veduto Cristo Gesù cinto della Corona di spine.
Il nastro da cui deve pendere la Croce sarà di seta marezzata e di colore nerastro, secondo il costume usato sinora nell’Ordine.
I Cavalieri della prima Classe porteranno l’insegna propria dell’Ordine in modo che venga sostenuta da una lunga fascia serica del predetto colore (che scenda) dall’omero al lato sinistro.
Ma concediamo in più che coloro i quali sono ascritti a questa classe abbiano anche il privilegio di portate al lato sinistro del petto la grande placca d’argento con l’insegna dell’Ordine, a simiglianza delle placche, che si sogliono portare dai Cavalieri di prima classe degli altri Ordini.
I Cavalieri della seconda classe, ossia i Commendatori, porteranno l’insegna dell’Ordine del formato più grande, appesa al collo con un nastro uguale al sopra descritto.
I Cavalieri infine della Classe terza, secondo l’uso generale dei Cavalieri, porteranno pendente da un nastro uguale l’insegna minore dell’Ordine al lato sinistro del petto.
Inoltre poiché i Cavalieri del S. Sepolcro in forza del loro istituto usano una propria veste di colore bianco, così vogliamo che gli ornati dell’abito variino in relazione al diverso grado dei Cavalieri e secondo il modello proprio di ciascuna classe, modello che verrà dato a coloro che saranno ascritti fra i Cavalieri.
Ci auguriamo quindi che tutto ciò spinga egregie persone a lavorare per l’opera religiosa nei luoghi di Terra Santa, e che tutti coloro i quali verranno decorati di queste insegne, con la loro virtù aggiungano splendore e decoro alla dignità dell’Ordine.
Conferiamo poi al V. F. il Patriarca di Gerusalemme di rito latino e ai suoi successori il diritto di scegliere e di creare i cavalieri; e abbiamo per certo che sempre saranno tenute in grande valore presso tutti la dignità e la grandezza dell’Ordine per il fatto che le sue insegne vengono conferite per speciale delegazione e in nome della stessa Sede Apostolica.
Vogliamo perciò che nel conferimento delle dette insegne il ricordato Patriarca Gerosolimitano di rito Latino e il suo successore seguano del tutto le norme e le prescrizioni, che, sancite con la Nostra autorità, abbiamo ordinato vengano date dalla Nostra Segreteria dei Brevi al medesimo Patriarca.
Ciò vogliamo e stabiliamo, nonostante, in quanto possa essere necessario, sia la regola Nostra e della Cancelleria Apostolica di non togliere il diritto acquisito, sia le consuetudini e gli statuti di detto Ordine, ancorché confermati da giuramento, sanzione apostolica, e qualunque altra sorta di conferma, sia le Costituzioni e gli Ordinamenti Apostolici che richiedono una speciale menzione, sia infine qualunque altra cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 24 Gennaio 1868 anno ventiduesimo del Nostro Pontificato.
N. Card. Paracciani Clarelli
1888, 3 agosto
LEONE PP. XIII
IL SOMMO PONTEFICE ISTITUISCE LE DAME DEL SANTO SEPOLCRO
A FUTURA MEMORIA
II Ven. Fratello Vincenzo, Patriarca Latino della Chiesa di Gerusalemme, ci ha riferito che il suo antecessore, con l’autorità e il consenso del Sommo Pontefice Pio IX di felice memoria, alcuni anni fa stabilì di conferire la dignità e le insegne dell’Ordine Equestre, nella stessa maniera che agli uomini, anche alle donne che si fossero distinte tra le altre per la pietà, la generosità e lo zelo verso la Religione Cattolica.
Ora poiché tale istituzione produce frutti abbondanti ed é non piccolo incitamento alla virtù, lo stesso Ven. Fratello Ci supplica che quanto il sopra detto Nostro Predecessore conobbe ed approvò nel decretare alle donne le insegne dell’Ordine del S. Sepolcro, tutto ciò sia da Noi, con la stessa autorità, approvato e confermato.
Noi, accogliendo benignamente tali preghiere e volendo circondare di particolare benevolenza tutti e singoli coloro ai quali queste Lettere interessano e, soltanto a questo determinato fine, assolvendoli e ritenendoli assolti da qualsiasi scomunica o interdetto e dalle altre ecclesiastiche censure, sentenze e pene in qualsiasi modo e per qualsiasi causa stabilite e che per caso abbiano potuto incorrere, con la Nostra autorità Apostolica, in forza di queste Lettere, concediamo in perpetuo che alle donne benemerite della Religione Cattolica si possano lecitamente conferire le insegne del ricordato Ordine del S. Sepolcro.
Ordiniamo poi che le donne ornate di queste onorifiche insegne si chiamino Matrone del S. Sepolcro, e che in, quanto alle tre classi di tale Ordine e al diritto di eleggere le stesse Matrone si osservino le leggi e gli ordinamenti che sono contenuti nelle Lettere Apostoliche di simil forma, spedite il 24 gennaio 1868.
Comandiamo tuttavia che le Matrone del S. Sepolcro, ascritte a qualsiasi classe del medesimo Ordine, siano autorizzate e possano lecitamente portare il distintivo proprio dell’Ordine e della classe soltanto al lato sinistro del petto.
Queste cose vogliamo e stabiliamo nonostante le Costituzioni e Ordinazioni Apostoliche e qualora ve ne sia bisogno, la regola della Nostra Cancelleria “de jure quaesito non tollendo”, nonché gli statuti del sopraddetto Ordine, anche se rafforzati da giuramento, conferma Apostolica o di qualsiasi altra natura e nonostante qualsiasi altra disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’Anello del Pescatore, il giorno 3 agosto 1888, anno undecimo del Nostro Pontificato.
M. Card. Ledochowski
1907, 3 maggio
PIO PP. X
IL SOMMO PONTEFICE RISERVA AL PAPA IL GRAN MAGISTERO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO E CONCEDE ALL’INSEGNA DELL’ORDINE IL TROFEO MILITARE
AL VENERABILE FRATELLO FILIPPO PATRIARCA GEROSOLIMITANO
Venerabile Fratello, salute ed apostolica benedizione.
Con quale grande benevolenza trattiamo te e tutto l’Ordine del S. Sepolcro, conoscesti or non é molto, quando, soggiornando a Roma, più di una volta potesti vedere di fatto con quanto zelo l’animo Nostro fosse sollecito dell’Ordine Equestre (predetto) non dimentichi della sua storia, sia per i meriti acquistati verso la Chiesa, sia per la unione da lui diligentemente conservata con il Pontefice Romano.
Il ricordo invero di questi meriti già di per se stesso fa che Noi non siamo inferiori ad alcuno dei Nostri Predecessori nell’amare l’Ordine Equestre; anzi riteniamo giusto, e troviamo piacere nell’accrescere con singolari segni di benevolenza quelle associazioni di illustri uomini, che mentre costituiscono un ornamento della Chiesa sono anche di utile al genere umano, e alla civiltà.
A dimostrare perciò pienamente la Nostra volontà a tutto l’Ordine, ci piace di stabilire quanto segue, e di permettere, in via di grazia e in segno del Nostro animo paterno, che coloro i quali sono ascritti all’Ordine Equestre adornino l’insegna dell’associazione col trofeo militare da porsi nella parte superiore in modo che da esso penda la Croce propria dell’Ordine attaccata al nastro di seta marezzata e di colore nerastro.
Riservato poi il Gran Magistero dell’Ordine alla sola persona del Romano Pontefice, vogliamo che in colui, il quale sarà il Patriarca Latino di Gerusalemme pro tempore, resti confermato – come Luogotenente dello stesso Ordine – il diritto e il potere di nominare con la autorità Nostra i Cavalieri; i quali, come gia prima d’ora, restano divisi in tre classi, cioè: di prima classe, o cavalieri di gran Croce; di seconda classe o commendatori (ai quali per meriti speciali sarà lecito di adornarsi anche della placca) ; cavalieri infine di terza classe, privi di ogni particolare denominazione.
Affinché poi l’Ordine appaia dovunque sempre più chiaro, e nello stesso tempo gli affari che lo riguardano possano essere trattati in maniera più consona, approviamo pienamente che, secondo il bisogno di ciascuna regione, vengano scelti e stabiliti alcuni dell’Ordine Equestre, i quali in ciò che riguarda l’Ordine facciano le veci del Patriarca, e ne rappresentino pubblicamente la persona.
Tutti i Cavalieri poi usino veste non dissimile da quella di prima d’ora, se non che su di essa indossino il mantello bianco di lana con la Croce rossa ricamata a sinistra.
Quelli tuttavia, – che come già abbiamo detto – terranno le veci del Patriarca, oltre che dagli altri ornamenti siano distinti anche dalla Croce rossa propria dell’Ordine da portarsi in mezzo al petto se vestiti dell’abito del Sodalizio, alla destra del pétto se sono in abito nero.
Ci piace per ultimo di decretare che, vacando la Sede Patriarcale, il Cavaliere che a Roma rappresenta, come sopra si e detto, la persona del Patriarca, tratti e spedisca gli affari dell’Ordine che non sopportino indugio, sotto la responsabilità del Cardinale Segretario di Stato.
Dando questi speciali e indubbii argomenti del Nostro zelo verso il chiaro Ordine, confidiamo appieno che non solo tu ti adoprerai in ogni modo nella difesa e nella conservazione delle tradizioni relative all’antica gloria dell’Ordine Equestre, ma che anzi tutti i Cavalieri avranno da ciò incitamento a stringersi, con l’ausilio della gratitudine, in sempre più forti vincoli di unità alla Sede Apostolica.
Pertanto a testimonianza della Nostra paterna benevolenza e ad auspicio delle celesti grazie amorevolissimamente a te e a tutto l’Ordine diamo nel Signore l’Apostolica benedizione.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, nel giorno 3 maggio 1907, anno quarto del Nostro Pontificato.
R. Card. Merry del Val
1915, 15 gennaio
BENEDETTO PP. XV
LA SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE PRECISA ALCUNE NORME SUI PRIVILEGI ARALDICI DELL’ORDINE
DECRETO
Con Apostolica Costituzione, il cui inizio é “Militantis Ecclesiae”, in data 19 dicembre 1644, il Sommo Pontefice Innocenzo X ordinò che “tutti i Cardinali di “S. R. C., allo scopo di stabilire un’unità ed eguaglianza di categoria, diano disposizioni affinché dai propri sigilli e stemmi di qualsiasi genere, detti volgarmente armi, “siano tolte corone, insegne e qualsiasi caratteristica secolare, all’infuori di quelle “delle quali, entro lo scudo degli stemmi, usano le loro famiglie come di essenza “e di integrità delle armi stesse, e che in avvenire si astengano dal loro uso”.
Allo scopo invero di indurre alla stessa disciplina anche per ciò che riguarda i Vescovi, il Ss. S. N. Benedetto Papa XV ritenne opportuno che fosse estesa ad essi la legge sopra riferita.
Pertanto la Santità Sua ordinò di pubblicare questo Decreto concistoriale, con cui ai Patriarchi, agli Arcivescovi e ai Vescovi tutti, sia residenziali che titolari, per l’avvenire si proibisce affatto di aggiungere nei loro sigilli e stemmi o armi, e ugualmente nelle iscrizioni degli editti, i titoli nobiliari, le corone, le insegne e le altre caratteristiche secolari, le quali denotino la nobiltà della propria famiglia o gente, eccettuata qualche dignità secolare che sia annessa alla sede episcopale o arcivescovile; o anche se non si tratti dell’Ordine equestre di S. Giovanni di Gerusalemme o del Ss. Sepolcro.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato a Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione Concistoriale, il 15 Gennaio 1915.
G. Card. De Lai, vescovo di Sabina, segretario
Fr. Tommaso Boggiani, assessore
1928, 6 gennaio
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE PONE L’ORDINE DEL SANTO SEPOLCRO E L’OPERA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE IN PALESTINA SOTTO LA PROTEZIONE DELLA SANTA SEDE
A PERPETUA MEMORIA
I Romani Pontefici Nostri Predecessori per quel santissimo dovere, a cui é tenuta la Sede Apostolica, di amplificare il regno di Gesù Cristo, non cessarono mai di favorire e di remunerare con le lodi dovute tutto ciò che riguardasse la difesa e la propagazione della Fede Cattolica.
A Noi é noto come in tale campo già da più anni sia stata istituita l’Opera, a cui sovraintende il Venerabile Fratello Patriarca di Gerusalemme, Opera chiamata della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, e che in molte maniere si studia di ottenere l’incremento e la difesa della religione cattolica sia col far crescere scuole, sia con la pubblicazione di buone stampe, sia col mantenere associazioni e circoli a fine di opportuna coltura o di onesta ricreazione, cosicché a Noi pare che ora sia tempo di annuire alle preghiere che più volte ci sono state fatte perché dessimo maggior importanza alla suddetta Opera.
Sappiamo infatti che a far progredire l’Opera suddetta della Preservazione della Fede in Palestina attendono con solerzia i Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro; Ordine che Pio IX, Nostro Predecessore di veneranda memoria, con Lettere Apostoliche in forma di Breve del 24 Gennaio dell’anno 1868, dopo averlo adattato all’uso dei tempi, pose sotto il regime e l’amministrazione del Patriarca di Gerusalemme, avendo gia il suddetto Patriarca pro tempore, – in forza delle Lettere apostoliche Nulla celebrior del 23 Luglio 1847 e della Istruzione data nello stesso anno il 10 dicembre dalla S. Congregazione di Propaganda Fede – il diritto di creare Cavalieri del S. Sepolcro; diritto già goduto dai Custodi di Terra Santa dei Frati Minori Osservanti di S, Francesco d’Assisi.
In quel tempo tuttavia i Cavalieri del S. Sepolcro, che già erano noti per la loro antichità, erano di un grado solo; ma con le predette Lettere del 1868 Pio IX li divise in tre classi secondo l’uso degli altri Ordini Equestri, di modo che da quel tempo in poi anche l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro sarebbe stato costituito di “tre gradi distinti di Cavalieri, cioè di: Cavalieri di prima classe ovverosia Gran Croci, Cavalieri di seconda classe ossia Commendatori, e Cavalieri di terza classe; i quali tutti in diversa maniera e a seconda del proprio “grado avrebbero dovuto portare l’insegna propria dell’Ordine”.
In seguito poi Pio X, ai 3 di Maggio del 1907 con sue Lettere date sotto l’anello del Pescatore, concesse che ai Cavalieri della seconda classe ossia Commendatori ne fossero aggiunti altri decorati di placca per meriti speciali, e contemporaneamente concesse che tutti i Cavalieri insieme con la Croce, che, disegnata secondo il vecchio costume, era stata data da Pio IX quale insegna dell’Ordine, potessero decorarsi anche del nuovo trofeo militare del Sodalizio, secondo lo schema approvato.
Ancora ai nostri tempi sono da conservarsi sia questa distinzione di gradi dei Cavalieri del suddetto Ordine Equestre sia queste insegne, poiché appaiono molto atte a premiare, proporzionalmente ai meriti singoli, coloro che prestano la propria attività nel promuovere tale santa e fruttuosa Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, quale é quella da Noi più sopra lodata.
Affinché poi possa essere conseguito un fine così raccomandabile, vogliamo che da ora in poi l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e la sopradetta Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi siano tutta una cosa e formino quasi un solo corpo ed istituzione da governarsi unicamente dal medesimo Patriarca Gerosolimitano.
In conseguenza estinto e abolito del tutto il Gran Magistero dell’Ordine, che il Nostro Predecessore Pio Pp. X aveva costituito e riservato, con le sue Lettere Quam multa alla sola Persona del Sommo Pontefice, decretiamo e stabiliamo che, nonostante le sopradette Lettere Apostoliche, che dichiariamo di nessun valore in questa loro parte, da ora in poi l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro, sotto la benigna protezione della Sede Apostolica, dipenda esclusivamente dall’autorità del Patriarca Latino di Gerusalemme pro tempore, il quale pertanto, in qualità di Rettore e Amministratore perpetuo dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro avrà il diritto pieno e proprio di regime e godrà nello stesso tempo della facoltà di creare in seguito nuovi Cavalieri.
Mentre poi comandiamo che in tutto il resto venga esattamente osservato ciò che era stabilito sia dalle Lettere Apostoliche Cum multa di Pio IX, le quali debbono considerarsi come il vero fondamento dell’odierno Ordine Equestre del S. Sepolcro, sia dalle Lettere Quam multa del Papa Pio X, in quanto esse non contraddicano al tenore delle presenti Lettere, restando così priva di valore ogni e qualsiasi altra Lettera Apostolica, che nei tempi passati sia stata rilasciata in favore del predetto Ordine Equestre; desideriamo vivamente che da ora in poi le due sullodate Istituzioni, l’Opera cioé della Preservazione della Fede in Palestina e l’Ordine Equestre del S. Sepolcro, riunite, come si é fatto, in un solo Corpo, e poste sotto la diretta amministrazione e direzione del Patriarca di Gerusalemme, lavorino con grande solerzia e studio nella coltivazione del Campo del Signore traendone ubertosissimi frutti di salute.
Intanto nella speranza che questa Nostra manifestazione di benignità sia per essere di utilità e di vantaggio sia dell’Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi sia dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro, che vogliamo sempre conservato nella benevola protezione Apostolica, impartiamo di cuore nel Signore, come pegno delle celesti grazie, l’Apostolica benedizione a tutti i Socii delle predette istituzioni e principalmente allo stesso loro Rettore.
Ciò stabiliamo nonostante qualunque cosa in contrario, decretando che le presenti Lettere rimangano sempre ferme valide ed efficaci, ed ottengano ogni loro pieno e integro effetto; suffraghino quindi pienamente ora e in seguito a coloro a cui riguardano o possano in seguito riguardare; così deve giustamente giudicarsi e definirsi, e da ora stesso sia nulla e vana quella qualunque cosa che scientemente o ignorantemente da chiunque, con qualsiasi autorità, possa essere tentata in contrario a ciò che sopra abbiamo stabilito.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore il 6 del mese di Gennaio nell’anno 1928, sesto del Nostro Pontificato.
P. Card. Gasparri, Segretario di Stato
1931, 5 agosto
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE PIO XI CONCEDE L’ATTRIBUTO “DI GERUSALEMME” ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO
DAL DECRETO
della Sacra Congregazione del Cerimoniale 5 Agosto 1931
a) Alla denominazione ufficiale “Ordine Equestre del S. Sepolcro”, per benigna concessione di Sua Santità Pio Papa XI viene aggiunta infine l’attribuzione “di Gerusalemme”, in modo che la denominazione viene così stabilita: “Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”.
b) In considerazione poi delle benemerenze dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme verso la S. Sede, nell’intento di favorire, a maggior lustro di quanti ne sono investiti, il riconoscimento ufficiale delle decorazioni dell’Ordine stesso da parte dei Governi che hanno relazioni diplomatiche con la S. Sede, si prescrive che l’Ecc.mo Patriarca Latino di Gerusalemme comunichi volta per volta i nomi dei nuovi membri dell’Ordine alla Cancelleria dei Brevi Apostolici presso la S. Sede; affinché questa, ove nulla abbia ad osservare in contrario, ne prenda atto ed apponga il suo Visum e Sigillo sul Diploma, condizione necessaria per il suddetto riconoscimento ufficiale.
1932, 19 marzo
PIO PP. XI
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA LO STATUTO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
DECRETO
DELLA SACRA CONGREGAZIONE CERIMONIALE
Il presente Statuto, esaminato da questa Sacra Congregazione Cerimoniale ed approvato da Sua Santità Pio Papa XI nell’Udienza concessa all’infrascritto Mons. Segretario il 2 Marzo 1932, va in vigore con la data odierna.
Con questo vanno abrogati tutti gli altri precedenti Statuti e Regolamenti che possano riguardare l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Qualsiasi altra modi6cazione, che si volesse introdurre, deve ottenere la previa approvazione della S. C. Cerimoniale.
Roma, dalla Sede della S. C. Cerimoniale il 19 marzo 1932.
G. Card. Granito di Belmonte, Prefetto
B. Nardone, Segretario
940, 16 luglio
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE NOMINA IL CARDINALE CANALI PATRONO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
Diletto Figlio Nostro, salute e Apostolica Benedizione.
Poiché l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme presentemente é privo del suo Patrono presso la Curia Romana, Noi, per provvedere, nel Signore, al bene dello stesso Ordine e dell’annessa Opera della Preservazione della Fede nei Luoghi Santi, a Te, Diletto Figlio Nostro, riteniamo di affidare questa carica, benché di questo più alto ufficio lo Statuto approvato dalla Sacra Congregazione Ceremoniale nell’anno 1932 non faccia menzione, confidando che dalla Tua sollecita cura il predetto Ordine trarrà la massima utilità e il maggior ornamento.
Pertanto di motu-proprio, con sicura conoscenza e dopo matura riflessione Nostra, Te, o Diletto Figlio Nostro, con questa Apostolica Lettera e con la Nostra autorità, eleggiamo, facciamo e dichiariamo Patrono, ossia Protettore del detto Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme presso di Noi e di questa Apostolica Sede, finche vivrai, con tutti gli onori, privilegi, prerogative, diritti e oneri soliti e consueti.
Scrupolosamente osservate tutte quelle norme che sono stabilite dal ricordato Statuto approvato dalla Sacra Congregazione Cerimoniale, nonché dal Decreto della stessa Sacra Congregazione emesso il 5 di Agosto dell’anno 1931, ordiniamo a tutti e ai singoli Dirigenti e Appartenenti al detto Ordine di accoglierTi come loro Patrono e di trattarTi con la dovuta riverenza; nonostante alcuna cosa in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, sotto l’anello del Pescatore, addì 16 del mese di Luglio, dell’anno 1940, secondo del Nostro Pontificato.
Luigi card. Maglione, Segretario di Stato
1945,15 agosto
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE CONCEDE ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME LA CHIESA E IL CENOBIO DI S. ONOFRIO AL GIANICOLO
Al Diletto Figlio Nostro
Nicola di Santa Romana Chiesa Cardinale Canali diacono di S. Nicola in Carcere
MOTU PROPRIO
Poiché l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme non ha assegnata in quest’Alma Città una sua propria Chiesa, desideriamo di dargliene una che non solo sia testimonianza della Nostra paterna benevolenza, ma abbia anche una speciale convenienza e particolare significato.
Sorge sul colle Gianicolense un famoso tempio dedicato a S. Onofrio, insigne fin dal secolo XVI dell’onore di essere titolo Cardinalizio presbiterale, che sembra a Noi adattissimo per realizzare questo Nostro desiderio.
In esso infatti vive ancora la memoria di Torquato Tasso, celebre poeta, che cantò con delicata opera poetica le gesta dei Crociati, che combatterono per ridare la libertà al Santo Sepolcro di Gerusalemme: e ivi é anche un vetusto monastero che – dopo la regolare scomparsa dell’Ordine degli Eremiti di San Girolamo – può opportunamente accogliere questo Ordine Equestre e gli può offrire una opportuna sede per lo svolgimento delle sue cerimonie religiose e di pietà e le sue opere di carità.
Per cui, dopo aver ponderatamente esaminata la cosa, e dopo aver udito il diletto figlio Nostro Emanuele Celestino del titolo di S. Onofrio al Gianicolo di S. R. Chiesa Cardinale Suhard, Arcivescovo di Parigi, di Motu Proprio, con certa scienza e con la pienezza della Nostra podestà Apostolica, decidiamo e stabiliamo quanto segue:
1) l’uso della chiesa dedicata a Sant’Onofrio sul colle Gianicolense e parimenti dell’annesso cenobio e Museo Tassiano, con la suppellettile e tutte le cose sia mobili o che sono fisse al suolo e si dicono immobili, di diritto é assegnato all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
2) la nomina del Rettore e dell’altro Clero di questo tempio spetta al Sommo Pontefice, udito il parere del Cardinale Prete del titolo di S. Onofrio al Gianicolo, sia dell’Em.mo Cardinale Vicario di Roma, sia dell’Em.mo Cardinale che in quel tempo é Patrono dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
3) questa medesima chiesa dedicata a S. Onofrio anche in seguito rimarrà aperta opportunamente a tutti i fedeli che desiderano andarvi per motivo di pietà.
Tutto ciò che abbiamo decretato e stabilito con questo documento emanato di Motu Proprio sia deciso e immutabile, nonostante qualunque cosa contraria, anche se degna di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso S. Pietro il 15 agosto 1945 festa dell’Assunzione di Maria Vergine, nell’anno VI del Nostro Pontificato.
PIO PP. XII
1949, 22 febbraio
LA SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA CONCEDE SPECIALI INDULGENZE AI CAVALIERI E ALLE DAME DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME.
SACRA POENITENTIERIA APOSTOLICA
Officium de Indulgentiis
Beatissimo Padre,
Il Priore di Roma dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, prostrato ai piedi della Santità Vostra, domanda umilmente in favore dei Cavalieri e delle Dame del predetto Ordine i seguenti favori spirituali:
1. Indulgenza plenaria alle solite condizioni,
nel giorno della investitura;
nella festa di Nostra Signora Regina di Palestina;
2. Indulgenza plenaria “in articulo mortis”, se confessati e comunicati o almeno contriti, avranno devotamente invocato con la bocca, potendo, altrimenti col cuore, il SS.mo Nome di Gesù ed accettato pazientemente la morte come pena del peccato;
3. Indulto, in forza del quale tutte le Messe, che verranno applicate in suffragio dell’anima di un Cavaliere o di una Dama dell’Ordine, giovino a quell’anima come se fossero celebrate in un altare privilegiato. Che della grazia, etc.
Valerio Valeri
Arcivescovo tit. di Efeso
Die 22 februarii 1949
Sacra Poenitentaria Apostolica, vi facultatum a SS.mo D.N. Pio PP. XII sibi tributarum, benigna annuit pro gratia iuxta preces in perpetuum absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
N. Card. Canali, Poenitentiarius Maior
S. Luzio, Regens
1949, 14 settembre
PIO PP. XII
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA IL NUOVO STATUTO E CONCEDE LA “PERSONALITÀ GIURIDICA” ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA
Quella benevolenza che i Romani Pontefici, Nostri Predecessori, specialmente i più recenti, cioè Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, dimostrarono spesso e in maniera particolare verso l’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme fin dagli antichi tempi assai benemerito della Religione e della Chiesa, Noi, ricevuta quasi in eredità, la stessa benevolenza ci adoperammo di custodire e di aumentare.
E difatti con le Nostre Lettere Apostoliche spedite il 16 luglio dell’anno 1940, sotto l’anello del Pescatore, assegnammo allo stesso Ordine un Cardinale come Patrono presso di Noi e questa Sede Apostolica, derogando soltanto in ciò agli Statuti dell’Ordine medesimo, approvati con decreto della Sacra Congregazione Cerimoniale, in data 19 marzo dell’anno 1932, i quali ordinammo che in tutto il resto rimanessero pienamente in vigore.
In seguito, demmo un nuovo attestato di pontificia benevolenza all’Ordine del Santo Sepolcro col Nostro Motu Proprio del 15 agosto 1945, in forza del quale concedemmo al predetto Ordine di poter usare della Chiesa di S. Onofrio al Gianicolo e dell’annesso cenobio, già degli Eremiti di San Girolamo, in modo che avesse una sede opportuna e decorosa ove esercitare utilmente le sue opere di religione, di pietà e di carità.
Al quale beneficio e favore Noi fummo spinti, come si legge nel citato Motu Proprio, dal fatto che nel Tempio dedicato a S. Onofrio Anacoreta si conservano le ceneri e vige tuttora la memoria di Torquato Tasso, di quel celebre poeta, che cantò con soavi accenti le gesta dei Crociati pugnati per la liberazione del S. Sepolcro di Gerusalemme, le cui vestigia, mutati i tempi e cambiate le condizioni, confidiamo che seguano gli odierni Croce segnati, apprestando a Noi e alla S. Chiesa universale tutti quei servizi ed aiuti, sia spirituali sia temporali che appaiono ogni giorno più opportuni e necessari alla tutela dei Luoghi Santi della Palestina e alla loro liberazione dal dominio e dalle incursioni degli infedeli e degli eretici.
Infatti nessuno può ignorare il Nostro vivo interessamento, manifestato anche recentemente con pubblici e solenni documenti pontifici, affinché i diritti del popolo cristiano relativi alla custodia e alla incolumità della Terra Santa siano rispettati e protetti.
Ora perché la Nostra paterna e particolare benevolenza verso l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme nuovamente e maggiormente sia manifesta e l’Ordine stesso raggiunga più facilmente il suo fine e con maggiore pienezza corrisponda alla Nostra aspettativa, molto volentieri abbiamo stabilito di approvare le nuove Leggi ed i nuovi Statuti che, dopo matura deliberazione e con il parere di persone competenti, l’Ordine stesso ha progettato per se.
Pertanto, di motu proprio, per certa scienza e matura Nostra deliberazione, con la pienezza della Nostra Apostolica autorità, in forza delle presenti Lettere, approviamo e con la Nostra autorità confermiamo e muniamo del vigore della sanzione apostolica i nuovi Statuti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, secondo il testo scritto in lingua italiana, che abbiamo ordinato si conservasse nell’Archivio della Nostra Segreteria di Stato, Sezione dei Brevi Apostolici, l’inizio del quale testo è: “Articolo I. L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro” e le ultime parole sono: “dipende direttamente dal Cardinale Gran Maestro”.
Nello stesso tempo, con queste medesime Nostre Lettere e con la Nostra autorità abroghiamo e dichiariamo essere abrogati gli Statuti già approvati con il decreto della S. Congregazione Cerimoniale di cui sopra abbiamo fatto menzione.
Inoltre erigiamo e costituiamo l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme in “persona giuridica”, come si dice, con tutti i privilegi, le facoltà, gli onori che comunemente, a norma del diritto vigente, competono e possono competere ad ogni persona giuridica.
Infine poiché Ci consta pienamente che il sullodato Ordine è in grado di raggiungere da se stesso il santo e lodevole scopo a cui teneva la salutare e fruttuosa Opera della Preservazione della Fede in Palestina, istituita l’anno 1920 e dal Nostro Antecessore d’immortale memoria, Pio XI, con Breve del 6 gennaio 1928, unita all’Ordine del Santo Sepolcro e soggetta alla giurisdizione del Patriarca Latino di Gerusalemme “pro tempore” quale Rettore ed Amministratore perpetuo dello stesso Ordine, con queste Lettere aboliamo e dichiariamo abolita e abrogata l’Opera medesima.
Queste cose stabiliamo, decretando che le presenti Lettere siano ora e in futuro immutabili, valide ed efficaci e conseguono ed ottengono il loro pieno ed integro effetto, e, al presente ed in seguito, giovino a coloro cui si riferiscono o possono riferirsi; e così si debba legalmente giudicare ed essere irritato e nullo tutto ciò che possa attentarsi in contrario circa queste disposizioni da qualsiasi autorità, coscientemente o no.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dato da Castel Gandolfo, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 14 del mese di settembre nella festa dell’Esaltazione della S. Croce, dell’anno 1949, undicesimo del Nostro Pontificato.
Per speciale concessione di Sua Santità
Per il Signor Cardinale Segretario di Stato
F.to: G. Prugnola
Reggente “ad interim” la Cancelleria dei Brevi Apostolici
1962, 8 dicembre
GIOVANNI PP. XXIII
IL SOMMO PONTEFICE APPROVA IL NUOVO STATUTO DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME, E NOMINA IL CARD. EUGENIO TISSERANT, PRIMO GRAN MAESTRO DELL’ORDINE
A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA
L’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme che da parte della Santa Sede é stato sempre oggetto di particolari attenzioni, ha preso il suo appellativo e la sua vigoria da quel piissimo monumento di vittoria per la quale il Cristo Salvatore, risorgendo dai morti, ha debellato la morte, ha dato a noi la vita, ed ha elargito la salvezza eterna.
Ed invero, desideroso di conservare quasi, come una eredità, quegli attestati di benevolenza che i Pontefici avevano manifestato all’Ordine nei secoli passati, e desideroso di accrescerli, il nostro Predecessore Pio XII, di felice memoria, con Lettera Apostolica avente il sigillo del Pescatore e la data del 14 Settembre 1949, con la Sua autorità approvò e confermò gli Statuti dell’Ordine.
Noi poi, che nel già lungo cammino della Nostra vita, tante volte abbiamo avuto il piacere di incontrarci con i Cavalieri di questo Ordine e di conoscere le opere compiute dal medesimo, abbiamo piacere di aggiungere altra benevolenza a quella già manifestata dai Sommi Pontefici.
E mossi da questa volontà di benevolenza verso la nobilissima famiglia dei Cavalieri, abbiamo preposto ad essa Venerabile fratello Nostro Eugenio Tisserant, Cardinale di Santa Romana Chiesa, Vescovo di Ostia, Porto e S. Rufina, Decano del S. Collegio degli Em.mi Cardinali, dopo la scomparsa, da questa vita terrena, del Cardinale Nicola Canali, che é stato il primo Gran Maestro di questo Ordine, insignito della Porpora Romana, sotto il cui vigoroso impulso l’Ordine si é felicemente sviluppato e, per le sue lodevoli attività, si é reso meritevole di una particolare benevolenza da parte della S. Sede e di avere la sua protezione.
Non possiamo fare a meno poi di constatare che l’Ordine si é gia diffuso in molte Nazioni, e che le istituzioni del Patriarcato Latino di Gerusalemme hanno ricevuto dal medesimo moltissimi aiuti.
Inoltre oggi, ossequiente ai Nostri desideri, il predetto Ordine del S. Sepolcro intende rivolgere la sua attività caritativa ed il suo zelo missionario a tutti coloro – sia che appartengano al Rito Latino che all’Orientale – che sono in quella Terra divenuta sacra per la dimora di Cristo, e che ivi profondono la loro energia, perché la Fede vi sia conservata, difesa, propagata.
Tutte queste lodevoli iniziative e gli impegni assegnati all’Ordine che, senza dubbio, con l’aiuto di Dio, esso si sforzerà di adempiere, hanno dimostrato l’opportunità di adattare e prudentemente modificare quelle norme che – come abbiamo detto sopra – erano state approvate dal S. Pontefice Pio XII, per renderle più consone alle attuali necessità di vita ed alle forme di apostolato dell’Ordine.
E’ infatti naturale che come qualsiasi altra istituzione che sia ben organizzata ed abbia una sua vitalità, anche questa famiglia di Cavalieri debba avere ben chiaro che, quanti sono alla sua direzione, sotto la guida del Cardinale Gran Maestro devono cercare, con tutte le forze, di conseguire le nobilissime ed alte fedeltà assegnate all’Ordine: vale a dire che i Membri alimentino sempre più i loro animi dello spirito cristiano, difendano e propaghino la fede nella patria del Divino Redentore, e infiammino gli uomini ad amare il Salvatore.
Dopo avere considerato tutto questo, il Nostro Venerato Fratello Eugenio Tisserant, Cardinale di Santa Romana Chiesa che sopra abbiamo gia ricordato, Ci ha pregato di volere adattare, con la Nostra Autorità, gli Statuti dell’Ordine a quelle esigenze che sono imposte dai tempi presenti.
E Noi, dopo avere accolto ben volentieri la Sua preghiera, decidemmo che l’Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato, mettesse alla prova gli Statuti riesaminati e modificati, per un certo tempo, a titolo di esperimento; il che è stato fatto con una sua lettera del 12 Giugno 1962.
E siccome questo periodo di prova ha dato risultati buoni, pensiamo che ormai sia giunto il momento di dare un riconoscimento ed approvazione solenne agli Statuti che completano e innovano quegli antecedenti, pubblicati cioè nell’Anno 1949.
Stando pertanto le cose in questi termini, Noi, di Nostra iniziativa, con certa scienza e dopo matura Nostra deliberazione, ed usando della pienezza della Potestà Apostolica, in forza di queste Lettere Apostoliche, approviamo, confermiamo e muniamo del vigore della sanzione Apostolica, in modo definitivo, i Nuovi Statuti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, secondo il testo scritto in lingua italiana, che si compone di 30 Articoli, che si conserva nell’Archivio del Nostro Ufficio dei Brevi Apostolici e che comincia con queste parole: “Articolo 1: Fondazione: l’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme, di antica origine, costituito…” e termina: “le Luogotenenze possono disporre di un Regolamento particolare reso valido dall’approvazione del Cardinale Gran Maestro”.
Inoltre, siccome il Nostro Predecessore Pio XII aveva eretto l’Ordine Equestre del S. Sepolcro in persona giuridica, come si dice, Noi confermiamo all’Ordine questo suo stato giuridicamente costituito, con tutti i privilegi, facoltà, onori che competono – per legge – a chi é persona giuridica.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario,
Queste cose stabiliamo decretando che le presenti Lettere siano ora ed in futuro immutabili, valide ed efficaci; che conseguano ed ottengano il loro pieno ed integro effetto; e che al presente ed in seguito giovino a coloro cui si riferiscono o possano riferirsi: e che in tal modo si debba legalmente giudicare e definire: e che dev’essere considerato irrito e nullo, fin da ora, tutto ciò che possa essere attentato contro queste disposizioni, da qualsiasi autorità, coscientemente o per ignoranza.
Da Roma, presso la tomba di S. Pietro, con il sigillo del Pescatore, il giorno 8 Dicembre 1962, nella Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Anno V del Nostro Pontificato.
H.J. Card. Cicognani a publicis Ecclesiae negotiis
1964, 30 maggio
DISCORSO DEL PAPA PAOLO VI ALL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
Signor Cardinale!
Eccellenze!
Illustri Signori e Signore!
Vi ringraziamo cordialmente di cotesto atto di nobile devozione e di filiale fedeltà: ne apprezziamo i sentimenti, che sgorgano dai vostri spiriti non meno che dalle finalità statutarie dell’Ordine, cavalleresco e religioso insieme, a cui vi onorate di appartenere. Ne accogliamo con riconoscente attenzione la franca ed eletta voce nelle parole, con cui voi avete voluto accompagnare la vostra visita e con cui Ci date relazione, sommaria ma eloquente, dello spirito, che vuole animare la vostra compagine; dell’attività, sia religiosa che, benefica, a cui vi dedicate e da cui scaturiscono i meriti principali del vostro illustre sodalizio; dei propositi, che voi esprimete quasi per tracciare al vostro futuro cammino nuovi sentieri di feconda operosità e per assumere davanti a questa significativa riunione e davanti a Noi stessi l’impegno onesto e generoso di volerli mantenere.
Questo incontro Ci offre perciò l’opportunità per incoraggiare sentimenti e propositi, che non possono non meritare plauso e fiducia. Un’istituzione come la vostra attira a sè lo sguardo e la stima del pubblico per i due aspetti che essa palesemente gli presenta: quello esteriore, delle vostre divise, delle vostre insegne, delle vostre riunioni; e quello interiore, della vostra adesione alla fede e alla vita cattolica, anzi alla milizia ed al servizio della Chiesa e della causa di Gesù Cristo in quei Luoghi Santi specialmente, che furono l’umile e incomparabile scena del Vangelo e sono tuttora il quadro di fatti e di interessi religiosi, a cui la Santa Sede, e con essa tutto il mondo cattolico, annettono sempre somma importanza. Un’unica regola perciò, si può dire, governa la vostra medesima istituzione: la corrispondenza, la coerenza, il mutuo riflesso dell’uno aspetto con l’altro. A che cosa servirebbero i segni esteriori del vostro Ordine se non fossero indicativi d’una sincera e vissuta professione di fede cattolica, sia nell’interno dei cuori, sia nello stile morale che tutta deve improntare la vita d’un Cavaliere del Santo Sepolcro? e non sono appunto tali distintivi, che vi dichiarano iscritti ad un’eletta e qualificata milizia di Cristo, simboli, stimoli, vincoli della vostra fedeltà alla sua causa, della vostra esemplarità nella società in cui vi trovate, della vostra non inerte, non passiva, non stanca, ma attiva, ma generosa, ma militante adesione alla santa Chiesa?
Così vuol essere, così dev’essere la vostra appartenenza all’ordine del Santo Sepolcro. Che i vostri spiriti siano pervasi da tale corroborante coscienza, e voi avrete veramente realizzato in voi stessi l’onore di appartenervi e avrete dato all’Ordine stesso la migliore conferma della sua ragione di vivere, la sua vigorosa pienezza di disciplina e di attività, il suo più alto livello di merito e di gloria.
E Noi stessi, che conosciamo il sentiero lungo ed aspro, che l’Ordine vostro ha percorso in questi ultimi decenni per giungere al punto costituzionale e funzionale, in cui oggi si trova, di cuore facciamo voti che tale sentiero, forse ora più facile, possa giungere alle sue mète conclusive di ordinamento pratico, di prosperità e di benessere, e di splendore morale e spirituale. E con l’augurio la preghiera, la quale risponde non meno ai vostri Statuti,, che alle Nostre sollecitudini per quella Terra benedetta, dove il Santo Sepolcro ha la sua sede, e dove Noi stessi abbiamo avuto la somma ventura di compiere, come sapete, un umile, ma commovente e celebrato pellegrinaggio: continuate ad amare quei Luoghi Santi, d’una predilezione sempre più intensa e più pia; continuate a cercarvi e ad onorarvi la terra santificata dai passi del Figlio di Dio fattosi Figlio dell’uomo; continuate a promuovere colà le opere di religione, di istruzione, di carità, che vi attestano la tenace ed amorosa presenza della Chiesa cattolica; accrescete, potendo, il vostro sforzo di beneficenza spirituale e corporale per quelle popolazioni, che l’incontro Nostro con esse, così vivo e cordiale da parte loro, Ci ha rese ancora più care; e fate loro vedere che la vostra Crociata vuol essere quella della carità, della concordia, della pace; quella del Vangelo di Cristo, che nel servizio della Chiesa cattolica e dei suoi figli più fedeli ed operosi, altro non vuole se non la vera salvezza di tutti.
Fiduciosi che a questi voti risponderà, con l’aiuto di Dio, la vostra operosa milizia, tutti di cuore vi benediciamo.